Numero dell'ordine di riferimento DO5567748 : Riparazione Motore Schorch KN7318L-AX01N-Z
Emesso mar, 05 mar, 2013
Creato mar, 05 mar, 2013 da Ariba System
Fornitore: R.E.M. S.R.L. Ferruccia 12/B 03010-PATRICA FR Italia Telefono: 390775-830116 Fax: 390775-839345 |
Spedizione: NPI Storage Loca, ICF-IT-SU Caivano NPI; NPI Storage Location Caivano Localita Pascarola 80023-Caivano 10 Italia |
Fattura a: Unilever Italia Manufacturing srl PO Box 10732 Viale Beethoven, 36 00144-Roma 10 Italia |
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Numero di richiesta : PR13508977 Indirizzo e-mail del Procurement Manager : Malgorzata.Baranik@pl.ibm.com Procurement Manager: Malgorzata Baranik Richiedente (deve comparire sulla fattura) : Michele Bernardo Il codice fornitore (deve comparire sulla fattura): 0000209083 Fatturare a:: Unilever Italia Manufacturing Srl Via: Via Ugo Bassi, 2 Città: Milano Provincia: 10 CAP: 20159 Paese: Italia Numero IVA: VAT 06397540961 Contratto: |
Articolo | Descrizione | Numero parte | Unità | Qtà | Scadenza della consegna | Prezzo unitario | Importo complessivo |
1 | Riparazione Motore Schorch KN7318L-AX01N-Z | unità | 1 | ven, 15 mar, 2013 | €1.800,00 EUR | €1.800,00 EUR | |
Riparazione Motore Schorch KN7318L-AX01N-Z | |||||||
Consegnare a:: MARASCO STEFANO Testo voce d'ordine: Riparazione Motore Schorch KN7318L-AX01N-Z Termini di Pagamento: Within 30 days Due net |
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Totale (netto tasse) | €1.800,0000 EUR (€1,800.0000 EUR) |
Per qualsiasi informazione riguardante il seguente ordine contattare il:
E-mail: ULCACIT@HU.IBM.COM
Phone : +39 02 6943-0666
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E-mail: Suppliers.ULItalia@pl.ibm.com
Phone : + 39 02 69430534
Fax : + 39 02 69430537
CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO
* Where the day nominated or determined for payment in accordance with this payment term is not a working day, then the day for payment shall be the first working day after the day so nominated or determined. For the purposes of this clause, a working day means a day on which banks are open for general business in the country in which the Buyer is located.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali, unitamente alle condizioni particolari ad esse allegate (riportanti la specifiche tecniche dei beni e/o servizi richiesti) sono applicabili agli ordini di acquisto di Unilever riferiti alla categoria interna dei cc.dd. "Indirect Items".
Non sono applicabili ai contratti stipulati tra le Parti, se non per espressa e formale previsione, le Condizioni Generali e Particolari di vendita del Fornitore.
Il contratto regolato dalle presenti Condizioni Generali s'intenderà concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio la sua esecuzione.
2. BENI E SERVIZI
I beni e/o i servizi richiesti al Fornitore devono essere conformi a tutte le normative di legge nazionale e/o comunitaria applicabile e rilevanti nonché conformi a quanto indicato negli ordini d'acquisto e/o nei capitolati di fornitura e/o ai campioni inviati da Unilever per qualità, quantità, caratteristiche tecniche e destinazione d'uso.
Il Fornitore garantisce che i beni forniti ad Unilever sono di Sua esclusiva proprietà, sono immuni dall'evizione e da qualsivoglia vizio, occulto o palese, che possa rendere i beni inidonei all'uso cui sono destinati o ne diminuisca in maniera apprezzabile il valore.
Il Fornitore garantisce che i servizi forniti saranno eseguiti a regola d'arte e con la perizia che l'esecuzione del contratto richiede.
Unilever può entro 15 giorni dalla consegna dei beni e/o dall'ultimazione dell'esecuzione dei servizi denunciare eventuali vizi e difformità dei beni e/o dei servizi e attivare le garanzie dovute dal Fornitore, secondo quanto previsto dagli artt. 1492 e 1495 del codice civile.
Il Fornitore sarà responsabile di qualsivoglia danno e/o perdita causato ad Unilever, al suo personale, ai suoi consulenti e/o a terzi se dipendente direttamente e/o indirettamente da vizi dei beni e/o dei servizi.
3. OBBLIGHI E GARANZIE DEL FORNITORE
Il Fornitore si obbliga a osservare le presenti Condizioni Generali e Particolari nell'esecuzione delle proprie obbligazioni.
Il Fornitore dichiara e garantisce di essere provvisto delle autorizzazioni e/o certificazioni e/o licenze necessarie per la conduzione dell'attività e lo svolgimento delle prestazioni cui è obbligato, e di mantenerle valide per tutta la durata delle proprie prestazioni.
Il Fornitore si obbliga a consegnare i beni e/o eseguire i servizi ad Unilever con la perizia richiesta dalla natura della prestazione.
Il Fornitore si obbliga a consegnare i beni e/o eseguire i servizi ad Unilever nel luogo da Unilever indicato e risultante dall'ordine di acquisto.
Il Fornitore si obbliga a consegnare e/o eseguire i beni e/o i servizi entro i termini temporali concordati e risultanti dall'ordine di acquisto.
Ove la consegna dei beni e l'esecuzione dei servizi sia ripartita, in caso di adempimento parziale, per la quantità di beni residua non consegnata o di servizi non eseguiti nei termini pattuiti, Unilever non verserà al Fornitore alcun corrispettivo e riterrà l'ordine annullato per la parte residua, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.
In caso di ritardo nella consegna dei beni o nell'esecuzione dei servizi, fatti salvi i casi di forza maggiore, il Fornitore si obbliga a versare ad Unilever a titolo di penale un importo pari all'1% del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo, fino ad un importo massimo pari al 20% del valore dell'ordine.
In ogni caso, il ritardo nella consegna dei beni e/o nell'esecuzione dei servizi farà sorgere in capo ad Unilever il diritto a richiedere la risarcibilità di danni ulteriori diretti e/o indiretti causati ad Unilever.
In caso di consegna dei beni e/o ultimazione dei servizi anticipata rispetto alla data prevista, Unilever ha facoltà di accettare la prestazione o rifiutarla, salvo pagare i corrispettivi alla data prevista nell'ordine.
4. MODIFICHE AI BENI E/O SERVIZI
Ogni modifica delle prestazioni commissionate da Unilever al Fornitore dovrà previamente essere concordata per iscritto.
5. CORRISPETTIVI
I corrispettivi per la consegna e/o l'esecuzione dei beni e/o dei servizi sarà concordato previamente dalle Parti e riportato in ciascun ordine di acquisto.
Nell'ipotesi di modifica delle prestazioni già commissionate da Unilever, le Parti concorderanno per iscritto il relativo corrispettivo prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni.
Il pagamento sarà effettuato a 90 giorni data regolari fatture assoggettate ad IVA salvo deroga delle parti.
6. RESPONSABILITÀ
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Unilever (a) da qualsivoglia danno, di carattere diretto od indiretto, che vizi dei beni e/o irregolarità e/o imperizia nei servizi dovessero arrecare ad Unilever e/o al suo personale, al personale del Fornitore, a terzi nonché a cose e (b) da qualsivoglia pretesa da parte di terzi (inclusa la Pubblica Amministrazione) a qualunque titolo avanzata (anche sanzionatorio).
7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Unilever avrà la facoltà di risolvere immediatamente, ex art. 1456 c.c, i contratti stipulati nel rispetto delle presenti condizioni generali e quelle particolari, fermo restando il diritto di richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni cagionatile dal Fornitore: a) qualora il Fornitore risulti gravemente inadempiente alle prestazioni commissionategli mediante il contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore; b) qualora il Fornitore, in qualsiasi altra ipotesi di inadempimento diversa da quella sopra prevista, pur intimata da Unilever, non ripristini immediatamente l'esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
Ai fini della presente clausola:
- non sono considerati casi di forza maggiore gli scioperi che traggono origine da motivi imputabili al fatto del Fornitore.
- è considerato "grave inadempimento", tra l'altro, ogni inadempimento alle prestazioni assunte che comporti un'interruzione o sospensione, per una durata consecutiva di 24 ore, delle attività di Unilever connesse alla mancanza e/o all'inidoneità delle prestazioni cui il Fornitore è obbligato.
Unilever avrà, inoltre, la facoltà di risolvere immediatamente, ex art. 1456 c.c., il presente contratto, fermo restando il diritto di richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni cagionatigli dal Fornitore qualora il Fornitore risulti essere sprovvisto delle autorizzazioni e/o certificazioni e/o licenze necessarie per la conduzione dell'attività e lo svolgimento delle prestazioni cui è obbligato, nonché in caso di mancato rinnovo delle stesse.
8. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi eventuale controversia, comunque inerente e/o dipendente dal presente contratto, Foro territorialmente competente sarà, per specifico accordo tra le Parti, esclusivamente il Foro di Roma.
9. RINVIO NORMATIVO ED INTERPRETAZIONE
Per tutto quanto qui non previsto, le Parti si riportano alle disposizioni del codice civile e delle leggi applicabili.
10. CODICE DEI PRINCIPI DI BUSINESS
Il Fornitore e le rispettive Società controllanti, confermano di aver preso atto dell' Unilever Supplier Code ("Codice") e concordano che tutte le loro attività saranno condotte in rispetto al Codice stesso.
Il Procurement Manager, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, potrà effettuare personalmente o attraverso enti terzi, i controlli di conformità al Codice.
Il Fornitore di conseguenza, dovrà rispondere prontamente alle richieste del Procurement Manager, in merito a informazioni relative il rispetto del Codice.
Il codice è disponibile all'indirizzo internet: http://www.unilever.com/supplier-code
IMPORTANTE
1. Sulla fattura e sui documenti di spedizione devono essere riportati la data ed il numero del presente ordine ed il codice del materiale e quanto altro indicato nel capitolato di fornitura in vigore
2. La consegna della merce deve essere eseguita entro gli orari in vigore in ciascuno dei luoghi di destinazione