CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO AEITAZIONE Ai sensi dell'art. 2, comma l, legge 09 dicembre 1998, num.431 (con esclusione delle fattispecie di cui all'art. l, commi 2 e 3, stessa legge) Con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge, il locatore SPAZIANI CARLO C.F. SPZ CRL 58028 08100 nato a Frosinone il 28 Aprile 1958 ed ivi residente in via A. Moro, 245, concede in locazione al conduttore Società "INVESTOR ITALIA SRL" C.F. e P. IVA 07138821009 con sede legale in via Boezio, 4/c, Roma, rappresentata dall' Amministratore Unico Sign. Amiryan Ashot, C.F. MRY SHT 62823 Z253Z, nato in Azerbaigian (Ucraina), il 23 Febbraio 1962 e residente in Frosinone, viale G. Mazzini, 93, che accetta, per se o per dipendenti o collaboratori od ospiti della società, la seguente porzione immobiliare facente parte di un appartamento di più ampia consistenza e precisamente appartamento arredato, in ottimo stato di conservazione, sito in Frosinone, via Aldo Moro, 255, posto al piano dodicesimo, composto da ingresso - corridoio, cucina abitabile, camera da letto, bagno, balcone e veranda. L'immobile è censito al Catasto Fabbricati di Frosinone al Foglio 18, particella 67, sub. 130/PARTE, zona censuaria seconda, categoria A/2, classe quarta, consistenza 4 vani catastali, rendita catastale € 371,85. Art. 1 - Le parti contraenti sopra menzionate intendono stipulare il presente contratto di locazione avvalendosi di quanto disposto dall'art. 2, comma l, della legge 09 dicembre 1998, num.431. Art.2 - L'immobile oggetto della locazione, si concede per il solo uso di abitazione con divieto di sublocazione o cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione, pena la risoluzione di diritto del contratto. Art. 3 - Il conduttore dichiara di avere esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in ottimo stato di manutenzione ed esenti da difetti che possono influire sulla salute di chi vi abita. Inoltre giudica idonea per le sue necessità l'unità immobiliare sopra descritta e si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stesso stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso pena il risarcimento del danno. Il conduttore non potrà apportare alcuna MODIFICA, INNOVAZIONE, MIGLIORIA o ADDIZIONE ai locali locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il Conduttore si impegna altresì, a rispettare le norme del REGOLAMENTO DELLO STABILE. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Art. 4 - La durata della locazione è di MESI scadenza il 10 , 2013. . (. ) con inizio dall' 11 e - 1 - Art.5 - Alla scadenza contrattuale le parti hanno il diritto di attivare la procedura per il rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione ai sensi della legge 09 dicembre 1998, num.431. Art.6 - Il conduttore può recedere dal contratto, prima della scadenza naturale del contratto, dandone comunicazione al locatore con preavviso di mesi UNO (1); in tal caso, alla proprietà sono dovuti i canoni e gli oneri accessori maturati sino al momento del rilascio. In questo caso resta a carico del conduttore la tassa da pagare all'Ufficio del Registro per la disdetta anticipata. Art.7 - Il canone di locazione, avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile anche sopra descritte e ben note, e la sua ubicazione, è stato convenuto EURO 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/OO EURO) per l'intero periodo dei tre mesi da pagarsi in rate eguali mensili anticipate ciascuna di EURO 500,00 (CINQUECENTO/OO EURO) entro il quinto giorno successivo ad ogni scadenza, presso il domicilio del locatore. Art.8 - Le parti convengono che, in caso di rinnovo del contratto, dall'inizio del secondo anno di locazione, il canone verrà aggiornato annualmente nella misura del 100% delle variazioni ISTAT. L'aggiornamento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne venga fatta richiesta scritta dal locatore con lettera raccomandata. Art.9 - Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, cioè quelle relative a impianti di acqua, gas, luce e sanitari, a serrature e chiavi, agli infissi, al rivestimento dei muri e dei soffitti e alla pavimentazione. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà la locatrice prelevandone la spesa dal deposito cauzionale. Le "Parti" contraenti, convengono e stabiliscono di comune accordo tra loro che tutte le SPESE, quanto esistenti, relative a tutte le utenze e tributi per la locazione dell'appartamento, quali, a titolo esemplificativo, enel, gas, acqua, rifiuti solidi urbani, etc. saranno a totale carico del conduttore anche se rimarranno intestate al locatore. IL PAGAMENTO DEL CANONE o di quant'altro dovuto anche per ONERI ACCESSORI non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari o superiore ad una mensilità di canone) costituisce in MORA il conduttore. Art.10 - Il conduttore versa al locatore, alla firma del presente, la somma di EURO 500,00 (CINQUECENTO/OO EURO) a titolo di deposito cauzionale per l'esatto adempimento del presente contratto di locazione. La suddetta somma verrà depositata presso il locatore. La cauzione non potrà mai essere imputata in conto delle rate di affitto neppure in prossimità della scadenza del contratto e sarà restituita dopo la regolare riconsegna delle cose locate e dopo eventuale conguaglio dei consumi di elettricità, acqua e simili servizi. Art.ll - Il conduttore, essendo anche custode della cosa locata, esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero pervenirgli dal fatto od omissioni da parte di altri inquilini dello stabile o di terzi. - 2 - Ar .12 - Per tutti gli effetti anche esecutivi della presente scrittura, il conduttore elegge domicilio nell'immobile locato . Art.13 - Le spese di registro del presente contratto e delle sue eventuali successive rinnovazioni, sono a carico dei contraenti nella misura del 50% ciascuna mentre le spese di bollo e quietanza sono a carico del conduttore. Art.14 - L'inadempienza da parte del conduttore di qualunque dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la risoluzione di esso. Art.15 - Con riferimento a quanto disposto dal vigente d.lgs. n.196/2003 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i dati relativi a ciascuna di esse parti, utili a fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti nel presente contratto, verranno dall'altra parte conservati ed utilizzati. Pertanto, con la firma del presente contratto, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti dei dati personali e nei limiti delle finalità sopraccitate. Art.16 - Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. IL LOCATORE Letto, approvato e sottoscritto in FROSINONE, lì 11 I A mente dell'art.1342, secondo comma, del codice civile, previa lettura integrale del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di approvarne il contenuto senza riserva alcuna, così come riportato negli artt. 1 (contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma l, della legge 09 dicembre 1998, num.431), 2 (risoluzione contrattuale per sublocazione e/o cambio destinazione d'uso), 3 (stato immobile, modalità di riconsegna, rinuncia indennizzo per eventuali migliorie, rispetto regolamento condominiale, visita immobile), 4 (durata del contratto), 5 (procedura di eventuale rinnovo o automatica decadenza del contratto alla fine del periodo dell'eventuale rinnovo), 6 (recesso conduttore), 8 (adeguamento ISTAT), 9 (spese accessorie, messa in mora per mancato pagamento canone e/o spese), 11 (esonero di responsabilità del locatore), 14 (risoluzione contratto per inadempienza conduttore), 15 (comunicazione dati personali ai sensi d.lgs. n.196/2003), 16 (eventuali modifiche al contratto con altro atto scritto) . La presente scrittura si compone di num. 3 facciate. Letto, approvato e sottoscritto in FROSINONE, lì 11 ' IL LOCATORE - 3 -