CIRCOLARE 1 luglio 1997, n. 13. (pubblicata sul B.U.R.V. n. 59 del 22.7.1997)

(Approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 27 maggio 1997, n. 1887).

 

Revisione circolare regionale n. 38/87 "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario".

 

(Indirizzata a: Sigg. Sindaci dei Comuni del Veneto; Sigg. Direttori delle Aziende U.L.S.S. del Veneto; Associazioni degli Industriali, degli Artigiani, dei Costruttori Edili; Associazioni Professionali degli Ingegneri, dei Chimici, dei Periti Industriali e dei Geometri; Loro sedi).

 

Con la nota allegata contenente "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario", approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1887 del 27.05.1997, si è provveduto, in revisione di precedente circolare n. 38/87, a ridisciplinare compiutamente la materia, alla luce anche delle novità normativa nel frattempo intervenute. Tanto si comunica al fine di assicurare uniformità e corretta attuazione nel territorio della regione delle norme vigenti sui criteri di valutazione dei progetti edilizi dei nuovi insediamenti produttivi.

 

 

 

Galan

 

 

 

(I criteri costituenti l'allegato della presente circolare sono stati pubblicati a pag. 60 del Bollettino ufficiale della Regione 17 giugno 1997, n° 49, quale parte integrante della deliberazione 27 maggio 1997, n°' 1887, ndr).

 

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTITIVI E DEL TERZIARIO

 

 

PARTE I -

REQUISITI GENERALI DEGLI AMBIENTI DI IAVORO

 

 

I - STRUTTURE EDILIZIE

 

1-1- Tamponamenti (D.Lgs. 626/94, art. 33 c.9)

 

Nei tamponamenti esterni dei locali con permanenza di persone devono essere impiegati materiali che garantiscano una bassa trasmittanza termica ed una sufficiente inerzia termica, al fine di garantire il benessere termico degli occupanti e soddisfare le esigenze di isolamento termico, nel rispetto della normativa in materia di contenimento dei consumi energetici.

 

Le strutture edilizie che delimitano locali in cui sono svolte lavorazioni particolarmente rumorose devono garantire un adeguato fonoassorbimento.

 

Nel caso di aziende adiacenti (es. capannoni a schiera) le strutture edilizie di confine devono garantire in opera un fonoisolamento pari ad almeno 40 dB (A), fatte salve eventuali ulteriori esigenze di contenimento del rumore ai fini della tutela del vicinato ai sensi delle normativa vigenti.

 

1.2- Coperture. (D.Lgs. 626/94, art. 33 c.9).

 

Nei locali ad uso produttivo le coperture devono essere preferibilmente del tipo a shed.

 

Ai fini della prevenzione infortuni devono essere definite le caratteristiche di resistenza delle coperture e le modalità di accesso, in modo da garantire condizioni di sicurezza nella loro percorribilità in caso di manutenzione (ad esempio predisponendo opportuni punti di ancoraggio).

 

 

1.3 - Altezza, cubatura e superficie,

 

Fare riferimento all'art. 6 del D.P.R. 303/1956, come modificato dal D.Lgs. 242/96, art. 16, c.4...

 

1.4 - Pavimento (D.Lgs. 626/94, art. 33 c.9)

 

Deve presentare caratteristiche di facile percorribilità ed essere:

- privo di asperità;

- antisdrucciolevole;

- facilmente lavabile.

 

In caso di terreni particolarmente umidi deve essere previsto un vespaio aerato al di sotto del pavimento.

 

Pavimentazioni particolari devono essere previste per attività lavorative ove vi sia la possibilità di spandimenti di liquidi: in tali casi devono essere predisposte pendenze e pozzetti di raccolta per facilitare la pulizia ed il recupero degli spandimenti.

 

1.5 - Caratteristiche delle superfici vetrate (D.Lgs. 242/96, art. 16, c. 5, punto b).

 

Le superfici vetrate non devono risultare di pericolo, in relazione all'utilizzo del locale stesso, alle persone presenti nel locale od all'esterno di questo; pertanto le stesse devono essere del tipo di sicurezza e, se esiste pericolo di caduta nel vuoto, del tipo antisfondamento.

 

1.6 - Porte - Uscite di sicurezza

 

Le porte dei locali di lavoro e di deposito devono essere conformi per numero e dimensioni a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, art. 33, c.2, come modificato dal D.Lgs. 242/96, art. 16 c.3. Qualora le uscite abbiano funzione di emergenza debbono rispondere alle caratteristiche dettate dal D.Lgs. 626/94, art. 33, c. 1 e 2, come modificato dal D.Lgs. 242/96, art. 16, c.2 e 3. Le uscite di sicurezza devono garantire vie di fuga inferiori a m 30 da qualsiasi punto del locale..

 

1.7 - Scale - Scale di sicurezza

 

Applicare il dettato del D.RR. 547/55, art. 16 e del D.Lgs. 242/96, art. 16,c.2, punto c.

 

Le scale, in generale, deve possedere i seguenti requisiti:

 

 

Qualora la scala sia asservita ad un'uscita di emergenza deve inoltre avere pianerottoli con lato minimo non inferiore a m. 1,20.

 

Le scale di accesso a locali tecnici o impianti possono avere caratteristiche diverse, nel rispetto del DPR 547/55.

 

Eventuali scale interne di comunicazione tra i locali, che non abbiano la funzione di via di fuga, devono avere gradini con una pedata media minima di cm 25 per una larghezza minima di cm 60; nel caso di scale a chiocciola la parte con pedata inferiore a cm 10 deve essere resa inaccessibile e provvista di corrimano ad altezza compresa tra 0,9 e 1 m.

 

1.8 - Posti di lavoro e vie di circolazione all'aperto.

 

Si richiamano gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94, art. 33 c.13, punti 3, 4 e 7, come modificato dal D.Lgs. 242/96, art. 16, c.1.

 

1.9- Barriere architettoniche

 

Si richiamano gli obblighi previsti dall'art. 30 c.4 e 5, D.Lgs. 626/94.

 

2 - SERVIZI

 

2.1 - WC (D.Lgs.. 626/94, art. 33 c.12)

 

 

 

I servizi devono inoltre essere dotati di:

- dispositivo per la distribuzione di sapone liquido

- asciugamani a perdere ero ad aria

- comandi di erogazione dell'acqua preferibilmente non manuali (leva, pulsante. a pavimento, ecc.).

 

2.2 - Docce- (D.Lgs. 626/94, art. 33 c.12)

 

Le docce sono obbligatorie per le lavorazioni citate all'art 33 c.11, punto 5, D.Lgs. 626/94. Il loro numero, nel caso ove siano obbligatorie, deve essere di una ogni 5 dipendenti. Negli altri casi è comunque opportuno che venga installata una doccia ogni 20 dipendenti. Le docce di norma devono comunicare con uno spogliatoio dotato di aerazione naturale. Le caratteristiche strutturali delle docce devono rispondere ai requisiti di cui ai punti 2.1 d) ed e).

 

2.3 - Spogliatoi (D.Lgs. 626/94, art. 33 c. 11, come modificato dal D.Lgs. 242196, art. 16, c.11)

 

Di norma presenti, da non identificarsi con l'antibagno e distinti per sesso.

Devono avere le seguenti caratteristiche strutturali:

 

2.4 - Lavandini (D.Lgs. 242/96, art. 16 c.10)

 

Di norma le prese d'acqua dei lavandini devono essere in numero di una ogni 5 addetti occupati in un turno.

Nei lavandini collettivi "in linea", l'interesse tra due gruppi distributori dell'acqua (calda e fredda) deve essere di almeno 60 cm.

Nei lavandini collettivi circolare a centro locale, ad ogni gruppo di distribuzione dell'acqua deve corrispondere una zona di almeno 60 cm utili di circonferenza del lavabo.

Il comando di erogazione dell'acqua deve essere di tipo non manuale (leva, pulsante a pavimento, ecc.).

Devono essere messi a disposizione mezzi detergenti e per asciugarsi.

 

2.5 - Cucina

 

Deve possedere i requisiti strutturali per gli ambienti di lavoro, per quanto riguarda: altezza, aerazione e illuminazione naturale diretta, rifinitura delle pareti e dei pavimenti.

Qualora si eseguano operazioni di confezionamento dei pasti deve possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

 

2.6 - Mensa (art. 41 D.P.R. 303/1956)

 

Indipendentemente dal numero degli addetti che permangono in sede durante gli intervalli di lavoro per consumare il pasto, è opportuno che la ditta provveda a destinare un locale a questo uso.

 

Caratteristiche strutturali:

 

 

3 - ILLUMINAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO (D.Lgs. 626/94, art. 33 c.8, come modificato dal D.Lgs. 242/96, art. 16, c.7)

 

3.1 - Locali ad uso produttivo (attività di produzione in genere, laboratori e magazzini presidiati).

 

Possono essere concesse deroghe per valori differenti ove ricorrano particolari esigenze tecniche documentate (Cass. Sez. 3, 16-11-84, n.9664). In tali casi l'idoneità del locale di lavoro sarà limitata all'attività lavorativa dichiarata.

 

La superficie illuminante deve essere uniformemente distribuita ed essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro: per coefficiente di trasmissione più bassi la superficie illuminante deve essere proporzionalmente incrementata.

 

In presenza di elementi architettonici (pensiline, tettoie, ecc.) che ostacolano l'illuminazione naturale, la superficie illuminante deve essere incrementata della quota necessaria a garantire pari illuminamento (in allegato n. 1 si fornisce uno schema esemplificativo per il calcolo della superficie illuminante utile).

 

Nel computo della superficie illuminante può essere compresa la porzione vetrata di porte e portoni comunicanti con l'esterno, misurata a partire da 70 cm dal pavimento.

 

Il 50 % della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernari; il 25 % della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da aperture a shed.

 

 

Utilizzare le raccomandazioni della norma UNI 10380, maggio 1994.

 

Per ottenere una distribuzione uniforme della luminosità il livello minimo non deve essere inferiore al 70% di quello medio.

 

I valori di illuminamento medio orizzontale sul piano di lavoro sono i seguenti:

  • - per atri, disimpegni e corridoi

100 lux

  • - per lavorazioni grossolane

200 lux

  • - per lavorazioni di media finezza

300 lux

  • - per lavorazioni fini

500 lux

 

La temperatura di colore della luce delle lampade e l'indice di resa cromatica devono essere correlati al grado di illuminamento medio ed al tipo di attività che si svolge nel locale.

 

 

Il rapporto fra il livello di illuminamento localizzato e quello generale non deve essere superiore a 5, con collocazione delle lampade tale da evitare ombre ed abbagliamenti diretti o riflessi.

 

Devono essere installati mezzi di illuminazione di sicurezza che entrino in funzione automaticamente in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica e che garantiscano livelli di illuminamento tali da consentire un sicuro ed agevole esodo.

 

3.2 - Locali con presenza saltuaria di addetti (depositi - magazzini non presidiati.

 

 

I valori sopra riportati sono comprensivi della parte vetrata di porte e portoni.

 

 

Utilizzare le raccomandazioni della norma UNI 10380, maggio 1994.

 

Per ottenere una distribuzione uniforme della luminosità il livello minimo non deve essere inferiore al 70% di quello medio.

 

 

Il valore di illuminamento medio deve essere riferito a tutte le zone di utilizzo da parte del personale.

 

Il livello di illuminamento deve essere adeguato alle operazioni svolte dal personale.

 

 

La collocazione delle lampade deve evitare la creazione di zone particolarmente in ombra e l'abbagliamento diretto o riflesso del personale addetto alla movimentazione dei prodotti.

 

4 - AERAZIQNE DEI LOCALI DI LAVORO (D.Lgs. 626/94, art- 33 c.6 e 9)

 

4.1- Locali ad uso produttivo (attività di produzione in genere, laboratori e magazzini presidiati.

 

 

La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

 

Dai valori su riportati sono esclusi i contributi dovuti a porte e portoni.

 

Il 50% della superficie apribile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernari; il 25% della superficie apribile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da apertura a shed.

 

La soglia della finestratura apribile a parete deve risultare a quota dal pavimento inferiore ai 2/3 dell'altezza della parete stessa.

 

Le zone di lavoro distanti più di m 15 dalle finestre di norma devono essere ventilate anche da aperture sul soffitto.

 

Le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici a contatto con l'esterno e presentare comandi fissi di apertura (manuali o automatici) di facile uso.

 

a.1) - Tipologia dei serramenti. Ai fini di una corretta ventilazione naturale dei locali è opportuno che una porzione della superficie apribile (indicativamente non inferiore al 25%) sia dotata di serramenti tipo vasistas o equivalenti.

 

a.2)- Nel caso di edifici industriali costruiti in aderenza (capannoni a "schiera") l'allegato 2 esemplifica alcune situazioni tipo, relative alla corretta collocazione delle aperture.

 

b) - Aerazione artificiale (D.Lgs. 626/94M. 33 c.6, come modificato dal D.Lgs. 242/96, art. 16, c.6).

 

Di norma non è sostitutiva delle aperture finestrate. Deroghe in tal senso possono essere concesse ove ricorrano particolari esigenze tecniche documentate di climatizzazione ambientale (Cass. Sez. 3, 16-11-84, n. 9664). In tali casi l'idoneità del locale di lavoro sarà limitata all'attività lavorativa dichiarata.

 

L'aerazione artificiale è comunque da intendersi come ricambio d'aria generale e non quale mezzo di allontanamento di inquinanti, per i quali è d'obbligo l'aspirazione localizzata.

 

I ricambi d'aria devono essere rapportati al tipo di attività svolta e assicurati da flussi razionalmente distribuiti, in modo da evitare cortocircuitazioni o sacche di ristagno dell'aria.

 

In caso di condizionamento e/o di trattamento dell'aria che comporti il riciclo della stessa, una parte (30-50%) deve essere prelevata dall'esterno.

 

Sia per la ventilazione che per il condizionamento i punti esterni di captazione devono prelevare aria da zone non inquinate, anche mediante canalizzazioni.

 

Gli impianti di condizionamento dell'aria o quelli di ventilazione devono essere forniti di dispositivo automatici per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa, tarati sulla base dei limiti sopra riportati; inoltre i gruppi di trattamento dell'aria e le relative canalizzazioni devono essere adeguatamente isolate allo scopo di ridurre la diffusione del rumore.

 

Contestualmente alla richiesta di concessione edilizia deve essere prodotta una relazione redatta da tecnico competente, descrittiva dell'impianto scelto, indicante la collocazione delle bocchette di immissione e di ripresa, sia interne che esterne, il tipo di filtri e i processi di trattamento dell'aria, le caratteristiche di funzionamento (temperatura, umidità relativa in dipendenza della stagione) e di regolazione (posizione dei sensori), nonché la manutenzione necessaria durante la vita dell'impianto.

 

Unitamente alla richiesta di agibilità deve essere prodotta una relazione di collaudo dell'impianto.

 

4.2 - Locali con presenza saltuaria di addetti (depositi - magazzini non presidiati).

 

 

La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

 

I valori su riportati sono comprensivi dei contributi di porte e portoni.

 

\ La disposizione delle aperture deve essere tale da garantire una razionale aerazione naturale.

 

 

Ove non sia possibile raggiungere i rapporti di aerazione naturale su riportati, è ammesso il ricorso all'aerazione artificiale con portata di almeno due ricambi/ora (salvo quanto diversamente previsto da normative tecniche specifiche), sempre che sia assicurata una superficie finestrata apribile pari ad almeno il 50 % di quella richiesta.

 

5 - RISCALDAMENTO-CONDIZIONAMENTO (D.Lgs. 626/94, art 33 c.7)

 

Nei locali di lavoro devono essere garantite condizioni microclimatiche confortevoli, in relazione all'attività svolta. Per attività' lavorative manuali a basso dispendio energetico si ritiene adeguata una temperatura di almeno 16 gradi C. Qualora non sia possibile un riscaldamento generalizzato dell'ambiente dovrà almeno assicurarsi il riscaldamento localizzato dei posti fissi di lavoro. (Per riferimenti tecnici v. norme ISO e ASHRAE).

 

Nei locali ove, per esigenze tecnico - produttive documentate, non sia possibile rispettare le condizioni termoigrometriche per il benessere delle persone, previste dalle normative tecniche, devono essere predisposte zone confinate di sosta per il personale, dotate di riscaldamento o condizionamento che garantiscano adeguate condizioni termoigrometriche.

 

6 - LOCALI DI RIPOSO (D.Lgs. 626/94, art. 33 c.10).

 

La presenza di locali di riposo è raccomandata quando le attività lavorative sono particolarmente usuranti.

 

7 - LOCALI E SEMINTERRATI

Si premettono le definizioni:

 

 

E' vietato adibire al lavoro locali interrati e seminterrati, salvo che sussistono particolari esigenze tecniche documentate (art. 8 DPR 303/1956; Cass. Sez. 3, 16-11-84, n. 9664). In tali casi l'idoneità del locale sarà limitata all'attività lavorativa dichiarata.

 

Qualora non ricorrano particolari esigenze tecniche può essere concessa la deroga al divieto di utilizzo se sussistono le seguenti condizioni, ognuna di per sé vincolante (terzo comma art. 8 DPR 303/1956):

 

 

 

 

 

 

 

8 - SEPARAZIONE DEI LAVORI NOCIVI

 

Le lavorazioni nocive vanno opportunamente separate dalle altre attività (art. 19 DPR 303/1956 e D.Lgs. 277/91).

 

 

 

PARTE II - REQUISITI SPECIFICI PER LOCALI DESTINATI AD UFFICI

(per quanto non espressamente citato valgono i criteri generali degli insediamenti produttivi)

 

9.1- Definizione

 

Oggetto del presente articolato sono i locali singoli o inseriti in strutture multiple attualmente denominate "centri direzionali", destinati all'esercizio di attività che possono essere di tipo commerciale, assicurativo, tecnico, professionale, di consulenza, ecc., caratterizzate dalla fornitura di servizi al pubblico (privati od aziende) e non di merci.

 

9.2 - Altezza e spazi liberi (D.Lgs. 242/96, art. 16 c. 4 p.5)

 

 

9.3- Illuminazione naturale diretta (D.Lgs. 626/94, art. 33 c.8 come modificato dal D.Lgs. 242/96 art. 16 c.7)

 

La superficie illuminante di ogni locale deve corrispondere ad almeno:

 

Nel computo della superficie illuminante può essere compresa la porzione vetrata di porte e portoni comunicanti con l'esterno, misurata a partire da 70 cm dal pavimento.

 

Il 50 % della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte e costituita da lucernari.

 

La superficie illuminante deve essere uniformemente distribuita ed essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro: per coefficienti di trasmissione più bassi la superficie illuminante deve essere proporzionalmente incrementata.

 

In presenza di elementi architettonici (pensiline, tettoie, soppalchi ecc.) che ostacolano l'illuminazione naturale, la superficie illuminante deve essere incrementata della quota necessaria a garantire pari illuminamento (vedere allegato n. 1).

 

Nel caso di uffici "open space", ove i singoli vani sono separati da tramezze mobili, queste devono essere disposte in modo da non ostacolare un'omogenea distribuzione della luce naturale.

 

Nell'individuazione dei posti fissi di lavoro dovrà essere posta particolare attenzione alla localizzazione delle finestre: si considera adeguatamente illuminata la zona compresa in una fascia profonda circa 2-2,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra.

 

9.4- Illuminazione artificiale (D.Lgs. 626/94, art. 33 c.8 come modificato dal D.Lgs. 242/96, art. 16 c.7"

 

Per ottenere una distribuzione uniforme della luminosità il livello minimo di illuminamento non deve essere inferiore al 70% di quello medio.

 

I valori di illuminamento medio orizzontale sul piano di lavoro sono:

  • - per atri, disimpegni e corridoi

100 lux

  • - per lavori di ufficio

300-500 lux

 

Il rapporto fra il livello di illuminamento localizzato e quello generale non deve essere superiore a 5 con collocazione delle lampade tale da evitare ombre ed abbagliamenti diretti o riflessi. La temperatura di colore della luce delle lampade e l'indice di resa cromatica devono essere corredati al grado di illuminamento medio ed al tipo di attività che si svolge nel locale.

 

Lo spettro in frequenza della radiazione delle lampade deve essere il più simile possibile a quello della luce solare.

 

Devono essere installati mezzi di illuminazione di sicurezza che entrino in funzione automaticamente in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica e che garantiscano livelli di illuminamento tali da consentire un sicuro ed agevole esodo: indicativamente almeno 5 lux per l'illuminazione generale dell'ambiente e 10 lux per le vie di fuga, misurati a quota di 1 m dal pavimento.

 

9.5 - Aerazione naturale (D.Lgs. 626/94, art. 33 c.6 e 9)

 

La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

 

Dai valori su riportati sono esclusi i contributi dovuti a porte e portoni.

 

Le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici a contatto con l'esterno e presentare comandi fissi di apertura (manuali o automatici) di facile uso.

 

Le zone di lavoro distanti più di m 15 dalle finestre di norma devono essere ventilate anche da aperture sul soffitto.

 

Il 50% della superficie apribile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernari.

 

La soglia della finestratura apribile a parete deve risultare a quota dal pavimento inferiore ai 2/3 dell'altezza della parete stessa.

 

Una porzione della superficie apribile del locale (non inferiore al 25%) deve essere dotata di serramene tipo vasistas o equivalenti.

 

9.6 - Aerazione artificiale (D.Lgs. 626/94, art. 33 c.6, come modificato dal D.Lgs. 242/96, art. 16 c.6)

 

In presenza di un impianto di condizionamento o ventilazione con i sottonotati requisiti specifici, i parametri sull'aerazione naturale diretta di cui al punto 9.5 potranno essere ridotti del 50%.

 

 

 

 

 

Sia per la ventilazione che per il condizionamento i punti esterni di captazione devono prelevare aria da zone non inquinate, anche mediante canalizzazioni.

 

Gli impianti di condizionamento dell'aria o quelli di ventilazione devono essere forniti di dispositivo automatici per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa, tarati sulla base dei limiti soprariportati; inoltre i gruppi di trattamento dell'aria e le relative canalizzazioni devono essere adeguatamente isolate allo scopo di ridurre la diffusione del rumore.

 

Contestualmente alla richiesta di concessione edilizia deve essere prodotta una relazione redatta da tecnico competente, descrittiva dell'impianto scelto, indicante la collocazione delle bocchette di immissione e di ripresa, sia interne che esterne, il tipo di filtri e i processi di trattamento dell'aria, le caratteristiche di funzionamento (temperatura, umidità relativa in dipendenza della stagione) e di regolazione (posizione dei sensori), nonché la manutenzione necessaria durante la vita dell'impianto.

 

Unitamente alla richiesta di agibilità deve essere prodotta una relazione di collaudo dell'impianto.

 

Nel caso dì aerazione artificiale non sussiste l'obbligo di serramenti tipo vasistas o equivalenti.

 

9.7- Servizi igienici (D.Lgs. 242/96, art. 16 c.10)

 

Per il numero e le caratteristiche dei servizi igienici vedi paragrafo 2. 1.

 

 

PARTE III - REQUISITI SPECIRCI PER LOCALI DESTINATI AL COMMERCIO

(per quanto non espressamente citato valgono i criteri generali degli insediamenti produttivi)

 

10.1- Definizione

 

Salvo per quanto previsto ai punti 10.4 e 10.7b, vengono prese in considerazione le imprese commerciali con superfici di vendita accessibili al pubblico superiori a 400 mq, nonché le realtà risultanti dall'insieme di aziende anche più piccole le quali, pur se legalmente distinte, presentino tuttavia caratteristiche di vicinanza, complementarità, utilizzo di spazi, strutture, impianti tecnologici comuni, o comunque si trovino inserite in una struttura edilizia appositamente realizzata e/o per la quale sia prevista una unica concessione edilizia, un unica agibilità o un regolamento di tipo "condominiale" (es. gallerie, centri commerciali).,

 

Per le attività commerciali di dimensione inferiore a 400 mq o situate nei centri storici si fa riferimento ai regolamenti urbanistici locali.

 

Le porzioni delle aziende commerciali ove prevale la componente lavorativa su quella di esposizione, mostra o vendita, svolta in locali separati, devono rispondere ai requisiti definiti nella parte generale (es.: magazzini edili, lavanderie a secco, confezionamento carni ecc. nei supermercati).

 

Nella scheda informativa dovrà essere riportata la stima dell'affluenza prevista di persone.

 

10.2 - Illuminazione naturale diretta (D.Lgs. 626/94, art. 33 c.8, come modificato dal D. Lgs. 242/96 art. 16 c.7)

 

Tutti i locali devono essere illuminati con luce naturale diretta.

 

Nel caso di illuminazione naturale proveniente dalle pareti sarà considerata adeguatamente illuminata la zona compresa in una fascia profonda circa 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra; pertanto si dovrà calcolare l'area del locale compresa in questa zona ed assicurare nella stessa un rapporto superficie illuminante/superficie del locale pari ad 1120. Per la rimanente parte del locale dovrà essere ricavata una superficie illuminante a soffitto pari a 1130, potendosi concedere delle deroghe solo per comprovate esigenze tecniche.

 

Nel caso di illuminazione proveniente esclusivamente dal soffitto (soluzione in genere preferibile), il rapporto citato deve essere pari a 1130 con distribuzione omogenea su tutta la superficie.

 

I posti fissi di lavoro (es. casse, ecc.) devono essere posizionati nelle zone meglio illuminate da luce naturale.

 

10.3 - Aerazione naturale diretta e artificiale ( D. Lgs. 626/94, art. 33 c.6 come modificato dal D.Lgs. 242/96, art. 16, c.6)

 

Ai fini aeranti, nella zona del locale compresa fino a 15 m. di profondità, la superficie apribile deve essere pari ad almeno 1/20 del pavimento di detta zona, con distribuzione omogenea delle aperture. Nella zona rimanente la superficie aerante, proveniente da aperture sul soffitto, deve essere pari ad 1/30 del pavimento corrispondente.

 

L'aerazione artificiale, intesa come integralmente sostitutiva di quella naturale, è ammessa purché realizzata con le caratteristiche riportate nel paragrafo 9.6.

 

Deve essere comunque realizzata una superficie finestrata con serramenti apribili automaticamente pari ad almeno 1/100 rispetto a quella in pianta del locale. ,

 

10.4 - Vie di fuga (D.Lgs. 626/94, art. 33 c.1, 2 e 3 come modificato da D.Lgs. 242/96, art. 16 c.2 e 3)

 

Fatta salva la normativa di prevenzione incendi la cui sorveglianza è demandata ai VVFF, le caratteristiche della porte, delle uscite di sicurezza e delle scale devono rispondere ai requisito di cui ai punti 1.6 e 1.7.

 

Per i locali con superficie fino a 200 mq (100 mq per i ristoranti ed analoghi) il percorso di fuga potrà coincidere con quello di accesso al locale a condizione che siano rispettate le altre indicazioni.

 

Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che garantisca almeno 5 lux per l'illuminazione generale dell'ambiente e 10 lux per le vie di fuga; tale illuminazione deve garantire almeno 15 minuti di luce.

 

Un impianto elettrico di emergenza sarà necessario qualora siano presenti impianti elettrici o di movimentazione, privi di alternativo, rapido e facile comando manuale, il cui arresto possa creare difficoltà al deflusso delle persone.

 

10.5 - Locali interrati/seminterrati

 

L'art. 8 del DPR 303/56 vieta l'utilizzo a fini lavorativi di locali sotterranei o semisotterranei.

 

Possono essere concesse deroghe qualora ricorrano le condizioni di seguito riportate e per locali che si configurino come complementari ad attività commerciali svolte in prevalenza in locali fuori terra ai quali devono essere collegati.

 

Caratteristiche strutturali :

 

 

Deve essere comunque assicurata una superficie apribile a diretto contatto con l'esterno non inferiore ad 1/100 di quella di calpestio tramite finestre, fori, canne di ventilazione (in questo caso l'uscita deve essere posta ad almeno 4 m sopra il livello del piano campagna) posizionate nel terzo superiore delle pareti e distribuite su almeno due pareti, con le caratteristiche di "evacuatori di fumo".

 

10.6 - Scale interne di servizio

 

Eventuali scale interne di comunicazione fra i locali di un medesimo esercizio commerciale, non utilizzate dal pubblico e che non abbiano la funzione di via di fuga, devono avere gradini con una pedata media minima di cm 25 per una larghezza minima di cm 60; nel caso di scale a chiocciola la parte con pedata inferiore a cm 10 deve essere resa inaccessibile e provvista di corrimano ad altezza compresa tra 0,9 e 1 m.

 

10.7- Servizi igienici.

 

Vanno sempre previsti dei servizi igienici per gli addetti. Per il numero e le caratteristiche: vedi par. 2. 1.

 

Deve essere presente un servizio igienico con anti-wc, accessibile al pubblico, per ogni azienda commerciale di superficie superiore a 250 mq e più in particolare:

 

 

Nelle aziende commerciali con superficie maggiore di 250 mq deve essere disponibile almeno un servizio igienico accessibile anche a portatori di handicap, l'incremento sarà pari ad un nuovo servizio ogni 8 di tipo normale, fatta salva la presenza di un servizio per piano.

 

 

Le aziende o i centri commerciali con superfici superiori a 5000 mq di vendita devono disporre di almeno un locale attrezzato per la pulizia ed il cambio pannolini dei bambini.

 

Caratteristiche dei servizi igienici

 

A integrazione di quanto previsto al paragrafo 21.:

 

- i vasi dei WC devono essere 2/3 alla turca e 1/3 a tazza, con maniglione laterale di appoggio;

- le batterie di servizi devono essere segnalate ed ubicate in modo da essere facilmente raggiungibili da ogni punto e distribuite su tutti i piani previsti.

 

(segue allegato)

 

AL L E G A T O 1

Schema esplicativo per il calcolo della superficie illuminante utile

 

Per superficie illuminante utile si intende la superficie totale dell'apertura finestrata, detratta l'eventuale quota inferiore fino ad una altezza di cm 70 (c) e parte della quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, oggetti, velette ecc. calcolata per un'altezza p=L/2 (dove p = proiezione della sporgenza sulla parete e L lunghezza della sporgenza all'estremo della parete, in perpendicolare), così come dallo schema esplicativo riportato. La parte finestrata "a" che si viene a trovare nella porzione "p" sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti.

 

 

Legenda

 

L = lunghezza dell'aggetto superiore

p = proiezione dell'aggetto = L/2

a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell'illuminazione

b = superficie finestrata utile agli effetti dell'illuminazione

c = superficie, anche se vetrata, comunque non utile ai fini dell'illuminazione = cm 70

 

La superficie finestrata utile corrisponde a : b + 1/3a

 

 

ALLEGATO 2

 

Linee guida per la distribuzione delle aperture aeranti negli edifici industriali costruiti in aderenza.

 

Gli artt. 9 e 10 del DPR 303/56 impongono che nei luoghi di lavoro l'aria debba essere "convenientemente e frequentemente rinnovata" e che gli stessi siano "convenientemente illuminati a luce naturale diretta".

 

La circolare regionale nell'indicare í parametri da rispettare precisa che "le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici a diretto contatto con l'esterno".

 

Lo spirito della norma è quello di evitare la concentrazione della forometria su superfici ristrette, ponendo come parametro progettuale vincolante le esigenze di ventilazione naturale. Ovviamente una distribuzione omogenea è possibile solo a condizione che le pareti a diretto contatto con l'esterno sviluppino una superficie adeguata che tuttavia finora non è stata definita.

 

Non avendo fissato un tale valore minimo spesso nel caso di capannoni costruiti in aderenza si osserva che la finestratura viene concentrata sull'unica parete rimasta libera, talora proprio la meno estesa, vanificando così l'omogeneità della distribuzione dei fori.

 

Le presenti note allegate intendono fissare alcuni parametri e linee guida che permettano una valutazione omogenea nel territorio regionale di questa tipologia di costruzioni.

 

Con il termine di "aperture uniformemente distribuite" deve quindi intendersi che le finestre apribili devono essere realizzate su almeno due pareti, possibilmente contrapposte e nel rispetto degli altri parametri sopra ricordati.

 

Si possono accettare soluzioni che prevedano finestre si di una sola parete, sempre rispettando i parametri citati, nel caso di locali con una profondità inferiore a 15/16 m.. Comunque la necessità di un "richiamo" per l'aria comporta che DI NORMA in questi casi debba essere presente un lucernario apribile nella porzione più interna del locale (dis. 1).

 

Quale ulteriore conseguenza risulta che nelle soluzioni che prevedono superfici finestrate solo su due fronti contrapposti, la profondità utile del locale, ai fini di una corretta aerazione, risulterà pari a circa 30-35 m. anche senza ausilio di una superficie finestrata apribile a soffitto (dis.2) che invece diventerà LA NORMA nel caso di profondità maggiori (dis. 3).

 

Fatto salvo quanto indicato per locali con profondità fino a 15/16 m., per quelli con profondità maggiori SI IMPONE la distribuzione dei fori su più pareti.

 

Per rendere possibile il realizzo di finestratura apribile a parte nelle percentuali richieste, dovrà ovviamente essere disponibile (cioè non adiacente ad altri locali) una certa quota minima di superficie a diretto contatto con l'esterno.

 

Si indicano i rapporti da soddisfare nei valori rispettivi di:

 

*) area pareti libera/area pareti totale >= 30% (dis. 4)

*) sviluppo perimetrale non in adiacenza/perimetro totale >= 35- 40%

 

Nel caso un locale presenti un'altezza superiore di almeno 1/3 rispetto all'adiacente. La lunghezza della parete di confine potrà essere utilizzata ai fini del conteggio di cui sopra una volta verificato che vincoli di confine non impediscano l'apertura di finestre ed ovviamente solo per il locale più alto (disegni 5 e 6).

 

La distanza utile fra due pareti prospicienti e con superfici finestrate, ai fini aeranti ma anche illuminanti, NON deve essere inferiore all'altezza della parete libera più alta (dis. 7).

 

Per edifici con volta a botte si verifica frequentemente il ristagno di inquinanti aeriformi sotto la volta anche se è presente una sufficiente finestratura apribile a parete.

 

1 Perciò nel caso di questa tipologia di copertura, riscontrabile per o più in capannoni esistenti dovranno prevedersi dei fori aggiuntivi di ventilazione collocati nella volta, si tratterà di: camini di ventilazione (non commercialmente come "estrattori meccanici non motorizzati") situati sulla sommità della volta e di sezione totale pari a 5/1000 della superficie di calpestio (dis. 8), o di rosoni realizzati nelle contrapposte pareti sottostanti agli archi della volta purché non sia verificata una distanza superiore a 60 m,

 

(seguono tabelle)

 

DISEGNO 1

Lucernario apribile su lotti (B) e (C) con finestratura su una sola parete; profondità massima del locale : 15 ¸ 16 mt.

DISEGNO 2

Pareti illuminanti e aeranti contrapposte: profondità massima dei locali 30 ¸ 35 mt.

 

DISEGNO 3

Superfici illuminanti ed aeranti su pareti contrapposte: per i locali profondi più di 30 ¸ 35 mt. Necessita l'apertura di lucernari centrali a soffitto.

 

 

DISEGNO 4

Esempio di edifici a schiera; verifica rapporto tra pareti totali e pareti libere dei quattro lotti;

 

LOTTO A : Area pareti totale = (50+50+20+20) x 5 = 700 mq.

Area pareti libere = (50+20+20) x 5 = 450 mq. > 30% della totale

SOLUZIONE ACCETTABILE

 

LOTTO B : Area pareti totale = (50+50+20+20) x 5 = 700 mq.

Area pareti libere = (20+20) x 5 = 200 mq. < 30% della totale

SOLUZIONE NON ACCETTABILE

 

LOTTO C : Area pareti totale = (50+50+30+30) x 5 = 800 mq.

Area pareti libere = (30+30) x 5 = 300 mq. > 30% della totale

SOLUZIONE ACCETTABILE

 

LOTTO D : stessa situazione del lotto A.

 

N.B. : sarà comunque necessaria finestratura centrale a soffitto per locali profondi più di 30 ¸ 35 mt.

 

 

 

DISEGNO 5

Esempio di edifici a schiera ; verifica del rapporto tra perimetro totale e perimetro non in adiacenza dei vari lotti.

 

LOTTO A: Perimetro totale : 20+20+40+40 = 120 mt

Perimetro non in adiacenza 20+40= 60 mt > 35% del perimetro totale

SOLUZIONE ACCETTABILE

 

LOTTO C: Perimetro totale : 20+20+30+30 = 100 mt

Perimetro non in adiacenza 20 mt < 35% del perimetro totale

SOLUZIONE NON ACCETTABILE

 

LOTTO D: Perimetro totale : 50+50+20+20 = 140 mt

Perimetro non in adiacenza 20+20= 40 mt < 35% del perimetro totale

La parete libera a ridosso dei lotti A e C presenta una altezza superiore di almeno 1/3 rispetto a quella dei lotti stessi, pertanto sarà conteggiata nel perimetro non in adiacenza, che quindi risulterà pari a 20+20+50 = 90 mt > 35 % del perimetro totale

SOLUZIONE ACCETTABILE

 

LOTTI B e F : soluzioni accettabili

 

N.B.: Per il lotto C potrà essere prevista solo destinazione a "deposito - magazzino", anche in presenza di finestratura a soffitto essendo il locale profondo più di 15 ¸ 16 mt. E mancando finestratura su pareti contrapposte

 

 

 

DISEGNO 6

Altro esempio di edifici a schiera; verifica dei rapporti tra Area e Perimetro totali e Area e Perimetro delle pareti non in adiacenza:

 

LOTTI A e F : SOLUZIONI ACCETTABILI

 

LOTTI B e D : soluzione ACCETTABILE per altezza dei locali superiore di almeno 1/3 rispetto a quella dei lotti C e E .

 

LOTTO C : perimetro totale = mt. 70

Perimetro parete non adiacente = mt 20 < 35% del perimetro totale

SOLUZIONE NON ACCETTABILE (*)

 

LOTTO E : perimetro totale = mt. 100

Perimetro parete non adiacente = mt 35 > 35% del perimetro totale

Area pareti totale = mt. 100 x 4 = mq 400

Area pareti non adiacenti = mt. 35 x 4 = mq 140 > 30% dell'area totale

SOLUZIONE ACCETTABILE

 

(*) N.B. : il lotto C viene comunque accettato perché presenta una profondità di 15 ¸ 16 mt. , ma dovrà essere dotato di finestratura a soffitto nella zona più interna (vedi pag. 4 riga 1)

 

 

DISEGNO 7

Pareti finestrate prospicienti : Rapporto tra Distanza e Altezza

 

Condizioni necessarie d1 ³ H3 ; d2 ³ H3

 

N.B. : Perché possano essere conteggiate le finestre situate sulle pareti di altezza H3 dovrà essere verificata la condizione che H4 sia maggiore di almeno 1/3 rispetto ad H2

 

  

DISEGNO 8

Installazione di estrattori d'aria su edifici con copertura a volta

 

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